IL CONSIGLIO DI STATO
   Ha pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n.  889/1986
 proposto  da  Chiti  Tiziana,  rappresentata  e  difesa  per delega a
 margine,  dall'avv.  Sergio  Dragogna  con  il  quale   elettivamente
 domicilia  nello  studio  associato  degli  avv.cati  Marco Vitucci e
 Massimo Colarizi, in Roma, alla via Guido d'Arezzo, n. 18; contro  la
 provincia  autonoma di Bolzano in persona del presidente della giunta
 provinciale pro-tempore  rappresentata  e  difesa  -  da  ultimo  per
 procura   speciale   estesa   dall'ufficiale  rogante  avv.  Giovanni
 Salghetti Drioli 2 luglio 1987, n. 4933  di  rep.,  sulla  scorta  di
 deliberazioni  della  giunta provinciale 29 giugno 1987, n. 3835, non
 soggetta a registrazione - dall'avv. prof. Sergio  Pannunzio,  presso
 il  cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla piazza Borghese,
 3, e la commissione provinciale di vigilanza sull'edilizia  abitativa
 agevolata  della  provincia  di Bolzano, in persona del presidente in
 carica, non costituita, e nei confronti della Cooperativa edilizia  a
 r.l.   San  Giorgio,  in  persona  del  presidente  pro-tempore,  non
 costituita, per l'annullamento, previa sospensione, insieme  con  gli
 atti  connessi, debitamente precisati, della decisione della predetta
 Commissione provinciale  per  l'edilizia  abitativa  agevolata  della
 provincia  autonoma  di  Bolzano  1›  febbraio  1985, n. 3, avente ad
 oggetto: "Contravvenzioni cooperativa  edilizia  S.  Giorgio  1971  -
 Chiti   Tiziana  alloggio  agevolato  nell'ambito  della  cooperativa
 edilizia S. Giorgio in Bolzano, via del Ronco, n. 20/1";
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visti i due  atti  di  costituzione  in  giudizio  della  medesima
 provincia autonoma di Bolzano;
    Vista   l'ordinanza  29  luglio  1986,  n.  353,  di  accoglimento
 dell'istanza cautelare;
    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle  rispettive
 difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Data  per  letta,  alla  pubblica  udienza  del  2 giugno 1992, la
 relazione del consigliere P. Numerico e uditi gli avv.ti Pizzuti, per
 delega dell'avv. Dragogna e Mercuri, per delega dell'avv.  Pannunzio,
 rispettivamente, per la Chiti e per la Provincia resistente.
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
                               F A T T O
    Con  il  provvedimento  1›  febbraio  1985  n.  3, la commissioine
 proviciale  di  vigilanza  sull'edilizia  abitativa  agevolata  della
 provincia  di  Bolzano  deliberava:  di  revocare alla sig.na Tiziana
 Chiti le agevolazioni concesse ai sensi  delle  leggi  provinciali  2
 aprile   1962,   n.   4;   di   incaricare   il   competente  ufficio
 dell'intimazione alla beneficiaria  di  restituire  quanto  percepito
 dalla  provincia  a titolo di contributo, oltre gli interessi legali;
 di autorizzare il medesimo ufficio  ad  inoltrare  la  documentazione
 alla  ragioneria  provinciale,  in  caso  di  mancato  pagamento  nei
 termini, onde avviare la procedura di  riscossione  coatta  nel  modo
 previsto dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Tale provvedimento
 era   comunicato   con  notifica  29  aprile  1986  e  inoltrato  per
 l'esecuzione con nota di intimazione 5 maggio 1986,  n.  V/73/5373/HO
 (recante  indicazione dell'obbligo di restituzione di L. 26.669.230 e
 comunicazione di cessazione del contributo  sugli  interessi  dal  30
 giugno 1986);
    Contro  tali atti si e' gravata la Chiti con ricorso notificato il
 26 giugno 1986, alla provincia, alla commissione ed alla  cooperativa
 di appartenenza, depositato con varia documentazione il 4 luglio 1986
 (ric. n. 889/86).
    Dopo aver riportato la ricostituzione dei fatti sottesi alla causa
 dal  suo  punto  di  vista,  la istante deduceva i seguenti motivi di
 diritto.
    1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 4  della  legge
 provinciale di Bolzano del 2 aprile 1962, n. 4, e s.m.; degli artt. 2
 e  4 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e degli artt. 43 e 44 del
 codice civile. Travisamento del contestato presupposto del difetto di
 residenza, per gravi ragioni familiari.
    2) Violazione e falsa applicazione dell'art.  98  t.u.  28  aprile
 1938,  n.  1165,  ed  eccesso  di potere per travisamento, risultando
 l'occupazione dell'alloggio accertata con il verbale 19 marzo 1977, e
 per difetto di motivazione.
    3) Violazione dell'art. 3 della legge provinciale 2  aprile  1962,
 n.  4,  e  s.m.;  degli  artt.  2934  e  seguenti  del codice civile,
 dell'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n.  689,  per  intervenuta
 prescrizione  e decadenza e decorrenza del termine decennale oltre il
 quale non e' richiedibile la restituzione dei contributi, eccesso  di
 potere   per   difetto   di   motivazione   sull'interesse  pubblico,
 contraddittorieta', illogicita' e ingiustizia manifesta.
    Conclusioni: richieste di accoglimento del ricorso di annullamento
 degli atti e provvedimenti come in epigrafe, ivi  incluso  l'atto  di
 intimazione  (5  maggio  1986)  al  pagamento  di  L. 26.669.230 e di
 cessazione del contributo a far tempo dal reato 30 giugno  1986,  con
 tutte le conseguenze di legge, spese ed onorari rifusi, il tutto pre-
 via sospensione dei provvedimenti impugnati.
    La  provincia  si  e'  costituita  in  giudizio  con  due  atti di
 resistenza con affidamento a diversi legali della sua difesa.
    La sezione, con ordinanza 29  luglio  1986,  n.  353,  ha  accolto
 l'istanza cautelare.
    Nel  novembre  1989  e  nel  maggio  1992 la ricorrente ha versato
 documenti ulteriori e con memoria 18 maggio 1992,  ha  illustrato  la
 proprie tesi.
    Ampia  memoria di resistenza ha esibito pure la provincia, in data
 28 maggio 1992, con la dichiarazione del  legale  dell'ente  di  aver
 ottenuto l'adesione verbale al deposito tardivo dalla controparte.
                             D I R I T T O
    Sono impugnate direttamente davanti a questo consiglio (il ricorso
 risale  al 1986, prima, quindi, dell'istituzione dei locali organi di
 giustizia   amministrativa)   la    decisione    della    commissione
 sull'edilizia  agevolata  della  provincia di Bolzano e la successiva
 intimazione, meglio precisate in epigrafe e nella parte in fatto, che
 hanno  disposto  la  revoca,  dal  30  giugno  1986,  del  contributo
 provinciale su mutuo concesso in favore di cooperativa agevolata, con
 riferimento all'alloggio di cooperativa attribuito alla socia signora
 Tiziana  Chiti  qui  ricorrente e la restituzione, con gli interessi,
 delle somme sino ad allora corrisposte dalla  provincia  al  predetto
 titolo in favore della medesima ricorrente.
    La provincia ha applicato: 1) nella fase procedimentale, gli artt.
 2  e  3  della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, che prevedevano
 (art. 2 lettera a)) l'esclusione dalle agevolazioni di chi non  abbia
 la  propria  "residenza stabile in un comune della provincia" e (art.
 3) la decadenza dalle agevolazioni con  obbligo  di  restituzione  di
 quanto  percepito  come  contributo  in  caso di contravvenzione alla
 norma, fra le altre, del cennato art. 2,  lett.  a  se  commessa  nei
 primi  dieci  anni; 2) nella fase dell'irrogazione del provvedimento,
 il nuovo  testo  dell'art.  3  della  legge  provinciale  n.  4/1962,
 introdotto  dall'art.   43, della legge provinciale 21 novembre 1983,
 n. 45, che testualmente dispone al secondo  comma,  oltre  al  resto:
 "Qualora  dopo  la  concessione  ..  del  contributo  dovesse  venire
 accertato:
      a) omissis;
       b) che l'abitazione non viene occupata;
 omissis,
 si procede alla  revoca  dell'agevolazione.  Nel  primo  decennio  la
 revoca  comporta  l'obbligo  della  restituzione  immediata di quanto
 percepito dalla provincia a titolo  di  ..  contributo  compresi  gli
 interessi;  nel  secondo decennio la revoca comporta .. la cessazione
 immediata delle agevolazioni concesse".
    Con separata decisione la Sezione  ha  pronunciato  sulla  propria
 giurisdizione in ordine alla controversia.
    Con  la  presente  ordinanza  dubita della costituzionalita' delle
 disposizioni sopra riassunte con  riferimento  agli  artt.  3  e  47,
 secondo  comma  della  Costituzione  e  8,  punto 10 (con riferimento
 all'art. 4) del testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il
 Trentino-Alto Adige approvato con  d.P.R.  31  agosto  1972,  n.  670
 (giusto l'art. 66 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1).
    Giova  premettere  in  fatto  che  -  come risulta dal testo delle
 contestazioni 1› marzo 1983 e dalla deliberazione  della  commissione
 provinciale  1›  febbraio 1985 principalmente impugnata - cio' che ha
 causato la misura della revoca, a carico  della  interessata  signora
 Tiziana Chiti, dei benefici contributivi (con obbligo di restituzione
 di  quelli  gia' erogati) sull'appartamento agevolato non e' stata la
 mancata  occupazione  iniziale  dell'alloggio,  la  quale  risale  al
 verbale di consegna del 19 marzo 1977.
    Viceversa e' stato opposto all'interessata che la concessione e la
 conservazione   del   contributo   sono  subordinate  all'occupazione
 effettiva  regolare  e  permanente  dell'abitazione   costruita   con
 l'agevolazione,  mentre nella specie risultava che la beneficiaria si
 era trasferita a Pistoia per motivi di lavoro (trasferimento da parte
 della  SIP)  dal  1›  aprile  1978  al  30  novembre  1981,  data dal
 pensionamento; e che anche  successivamente  (sopralluoghi  2  aprile
 1982,  e  11  novembre  1983)  la  medesima  risultava  non occupante
 dell'immobile.
    La rilevanza della questione  sta  nella  constatazione  che,  con
 riferimento  alla  normativa  suaccennata, effettivamente la "stabile
 residenza" (non provata in via assoluta da un semplice certificato di
 residenza: quello prodotto dalla Chiti in risposta alle contestazioni
 della Provincia) ovvero la "non occupazione" comportano  la  sanzione
 del  ritiro  della  provvidenza  con conseguenze piu' o meno gravi in
 termini  economici  a  seconda  della  distanza   del   fatto   dalla
 concessione  (nel  primo  decennio  con  effetti  che si estendono ai
 contributi pregressi; nel secondo decennio con  conseguenze  limitate
 al futuro).
    In conseguenza tutte e tre le censure - che accennano alla cattiva
 applicazione  della  predetta  disciplina  sul  carattere  di stabile
 residenza; sull'esistenza di un potere  autonomo  di  indagine  della
 Commissione  in  merito  ai  motivi dell'abbandono e sul fatto che la
 notifica  del  provvedimento  e'  avvenuta  nel  secondo  decennio  -
 scontando   l'esistenza   del   principio,  sotteso  alla  disciplina
 suddetta, che il potere di revoca si  mantiene  con  riguardo  ad  un
 obbligo di permanenza nell'alloggio pur dopo l'avvenuta consegna e la
 seria occupazione dell'appartamento.
    Quanto  alla  non  manifesta  infondatezza,  rileva la sezione che
 l'ordinamento nazionale sull'edilizia economica e popolare  (art.  98
 r.d.  28  aprile  1938,  n.  1165)  per come anche interpretato dalla
 giurisprudenza, e' basato, invece, sull'opposto criterio che richiede
 il rispetto dell'obbligo  di  occupazione  seria  ed  effettiva  solo
 iniziale, cui possono seguire degli spostamenti dovuti ad esigenze di
 vita, famiglia o lavoro, ammettendosi inoltre giustificati motivi per
 l'omissione  dell'occupazione  (Cons.  sez. IV del 26 aprile 1968, n.
 255; sez. VI 11 luglio 1961, n. 615; sez. IV, 27 maggio 1960, n. 532;
 sez. VI, 3 giugno 1964, n. 446). E l'occupazione  puo'  risultare  da
 fatti  inequivoci,  che possono tener conto delle esigenze lavorative
 dell'interessato (Cons. St., sez. IV, 23 giugno 1970, n. 447).
    Ora  la  disciplina  provinciale  del  1962,  sia  nel  suo  tempo
 originario,  sia  nel testo novellato - il quale comunque si limita a
 precisare  quanto  gia'  emergeva  dall'originaria   dizione   -   e'
 estremamente   rigida   nel   richiedere   la   residenza  stabile  e
 assolutamente duratura  e  nel  non  ammettere  alcuna  eccezione  al
 requisito.
    Sicche'  si  rivela  irrilevante  la circostanza che l'istante non
 abbia rappresentato all'amministrazione contestante  le  vicende  che
 l'avevano  costretta  a  trasferirsi a Pistoia, dapprima in posizione
 lavorativa e poi in quiescenza, vale a dire l'esigenza di  assistere,
 insieme  con  altra  sorella  nubile  come  lei  il vecchissimo padre
 affetto  da  grave  tumore,  invalidante   anche   nelle   condizioni
 intellettuali,  che  lo  ha  comunque tenuto in vita dall'aprile 1978
 (epoca della prima operazione) fino al decesso il 12 gennaio 1984.
    La difesa della proviciale ammette sul punto (inizio  di  pag.  10
 della  memoria)  che  i  pur  nobili  motivi inducenti ad abbandonare
 Bolzano,  quand'anche  rappresentati  a  suo  tempo,  non   avrebbero
 costituito  "una  circostanza giuridicamente rilevante a giustificare
 la mancata occupazione dell'alloggio".
    D'altro  canto, l'unica eccezione che la legge provinciale ammette
 - e comunque soltanto nell'ultimo comma del testo  dell'art.  3  come
 sostitutivo dall'art. 43 della legge provinciale 21 novembre 1983, n.
 45  - riguarda il caso di chi intenda trasferirsi in altra abitazione
 popolare nello stesso comune o di chi debba trasferirsi "per  ragioni
 di attivita' professionale", ma solo con riferimento alla fattispecie
 in  cui  il  trasferendo  intenda vendere l'abitazione ed ottenga, in
 modo espresso o tacito, l'autorizzazione all'alienazione.
    L'eccezione, pertanto, non  copre  le  ipotesi  degli  spostamenti
 necessitati   per  motivi  di  famiglia  o  di  lavoro,  nelle  quali
 l'interessato non abbia alcuna intenzione di  vendere  l'appartamento
 in quanto desideri rientrarvi al piu' presto possibile; continuando a
 sopportare  tutti  gli  oneri  condominiali  e  quelli  derivanti dai
 contratti per servizi.
    E' necessario anche osservare che la  misura  sanzionatoria  della
 legislazione  altoatesina,  se  anche  non  consiste  nella decadenza
 dall'assegnazione,  puo'  finire  per  assomigliare  molto  a  questo
 istituto, negli effetti.
    Se  si  ha  riguardo,  infatti,  alle  condizioni  di  reddito dei
 potenziali beneficiari, che devono essere lavoratori dipendenti, spe-
 cie allorche' divenuti pensionati, come nel caso di specie, la revoca
 del notevole contributo sul mutuo, soprattutto quando accompagnata da
 un'obbligazione  di  resa  delle  erogazioni  trascorse,  oltre   gli
 interessi,  puo' implicare la necessita' di cedere l'immobile, in via
 volontaria o forzosa, ove non vi sia la  possibilita'  di  affrontare
 gli obblighi nascenti dalla determinazione provinciale.
    In   tale   quadro   la  scelta  disciplinata  nella  legislazione
 provinciale si manifesta come costante con  la  norma  dell'art.  47,
 secondo comma, della Costituzione, in forza della quale la Repubblica
 favorisce   l'accesso   del   risparmio   popolare   alla  proprieta'
 dell'abitazione, senza prevedere, una volta intervenuto tale accesso,
 la possibilita' di sottrarre il sostegno pubblico  a  quel  risparmio
 popolare.
    Risalta anche l'irrazionale diseguaglianza del sistema provinciale
 rispetto a quello statale, in precedenza ricordato.
    Ne' potrebbe forse obiettarsi che, in materia di edilizia comunque
 sovvenzionata, la provincia gode di una potesta' legislativa primaria
 (art. 8, punto 10 dell'ultimo statuto), in quanto anche questo potere
 normativo  e'  tenuto  al  rispetto  delle  norme  fondamentali delle
 riformi economico-sociali,  fra  le  quali  puo'  essere  considerato
 l'art.  98  del  testo  unico sull'edilizia popolare ed economica del
 1938, nel diritto vivente costruito dalla giurisprudenza.
    D'altronde, il fine delle disposizioni dell'ente  provinciale  non
 sembra  essere  quello  della  tutale  della  consistenza  dei gruppi
 linguistici, che pure potrebbe spiegare in qualche modo la diversita'
 dalla legge  statale,  in  quanto  le  misure  di  sanzione  sembrano
 destinate  a scattare ogni volta che, occupato seriamente l'alloggio,
 poi non vi si permanga senza che  sia  accordato  rilievo  ad  alcuna
 motivazione, perfino qualora lo spostamento avvenga all'interno della
 medesima   provincia.   A  riprova,  in  fatto,  di  questo  elemento
 interpretativo sta il dato di che  la  interessata  ha  mantenuto  la
 residenza  anagrafica in Bolzano, e' risultata presente al censimento
 del 1981 ed e' sempre  stata  iscritta  nelle  liste  elettorali  del
 comune di Bolzano.
    Per  le  considerazioni  esposte,  sospesa ogni altra decisione in
 rito (salva  la  questione  di  giurisdizione  decisa  con  pronuncia
 parte),  in  merito e sulle spese, deve essere sollevata d'ufficio la
 questione di costituzionalita' degli artt. 2, lett.  a),  e  3  della
 legge provinciale di Bolzano 2 aprile 1962, n. 4 e dell'art. 43 della
 legge  provinciale  di Bolzano 21 novembre 1983, n. 45, relativamente
 al secondo comma, con riferimento alla lettera b) ed alle conseguenze
 riconnesse, nel medesimo capoverso, alla fattispecie  ivi  precisata,
 nonche'  con riguardo al quinto comma, nella parte in cui non prevede
 altre possibilita' di escludere l'applicazione delle sanzioni,  oltre
 quella  ivi disciplinata: il tutto in confronto con gli artt. 3 e 47,
 secondo comma della  Costituzione  e  con  l'art.  8,  punto  10,  in
 riferimento  all'art.  4,  del  testo  unificato  dello statuto della
 regione Trentino-Alto Adige.